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Le
procedure di adesione al Consorzio sono molto semplici: dopo aver letto
attentamente la documentazione che segue (Statuto), potrà essere scaricato
il modulo di richiesta di adesione ed inviato al Consorzio per posta ordinaria,
per posta elettronica (cores@bicnet.it),
o per fax (0585-792567).
Al
ricevimento della richiesta, la segreteria del Consorzio Vi contatterà
per ogni opportuna informazione circa le modalità di versamento della
quota di adesione e dei contributi consortili (Bonifico bancario). Solo
dopo aver ricevuto la copia dei versamenti, l'adesione sarà perfezionata
e darà diritto alla fruizione di tutti i servizi. Per ulteriori spiegazioni
e informazioni clicca qui per contattare
la segreteria del consorzio.
Statuto
del Consorzio CO.RE.S. Marmi
[Clicca qui per la
versione stampabile]
Art.1 - COSTITUZIONE - E' costituito, ai sensi dell'art.2602 e
seguenti del codice civile, un Consorzio volontario con attività esterna
denominato "CO.RE.S. MARMI", senza scopo di lucro. Il Consorzio agisce
in nome e per conto dei consorziati.
Art.2
- SEDE - Il Consorzio ha sede in Massa, alla via Dorsale n.13. La
variazione della sede nell'ambito dello stesso comune non costituirà modifica
del presente statuto. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire
e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia
in Italia che all'estero.
Art.3
- DURATA - Il Consorzio ha la durata di 50 (cinquanta) anni a decorrere
dalla sua legale costituzione, ma potrà essere sciolto anticipatamente
o prorogato con deliberazione dell'assemblea dei soci ordinari in seduta
straordinaria.
Art.4
- OGGETTO - Il Consorzio si propone di costituire una organizzazione
per le discipline ed il coordinamento di determinate fasi dell'attività
imprenditoriale delle imprese consorziate e, in particolare, ha per oggetto
lo studio e la realizzazione di progetti per il trattamento ed il recupero
degli scarti provenienti dalle lavorazioni industriali dei materiali lapidei
nel comprensorio marmifero Apuo-Versiliese; la realizzazione di aree attrezzate
per i relativi insediamenti produttivi e/o di servizio; la realizzazione
di strutture di servizio per l'assistenza alle imprese sulla tematica
ambientale e, in generale, l'assistenza e la consulenza alle imprese aderenti
su tutte le materie che influiscono sullo sviluppo economico-imprenditoriale
delle stesse.
Nel quadro degli obiettivi indicati, il Consorzio si propone, a scopo
esemplificativo:
-
di
fornire consulenze alle imprese consorziate nella materia della normativa
ambientale e di igiene e sicurezza nello ambiente di lavoro;
-
di
redigere progetti per la costruzione di impianti atti allo smaltimento
ed al riciclaggio degli scarti di lavorazione;
-
di
costituire società di gestione idonee a realizzare e gestire gli impianti
stessi;
-
di
effettuare studi e ricerche per la riutilizzazione commerciale e industriale
degli scarti di lavorazione;
-
di
organizzare e gestire la raccolta dei materiali dalle imprese ed il
trasporto degli scarti di lavorazione presso le discariche autorizzate
o imprese che possano effettuarne il recupero o riutilizzo;
-
di
progettare e realizzare insediamenti produttivi in aree industriali;
-
di
favorire lo sviluppo dei sistemi di certificazione della qualità;
-
di
effettuare studi e ricerche di organizzazione aziendale e strategie
di mercato;
-
di
favorire l'accesso al credito e l'acquisizione di contributi da parte
delle imprese consorziate;
-
di ricercare mezzi finanziari, contributi e partecipazioni di altri
soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione dei progetti
del Consorzio e/o delle società da questo patrocinate;
-
di
promuovere lo sviluppo imprenditoriale in ogni campo.
Il
Consorzio, al fine di realizzare gli scopi anzidetti, potrà:
-
redigere,
stampare e diffondere periodici, pubblicazioni e stampati di qualunque
tipo, anche in collaborazione con Associazioni, Enti pubblici e privati;
-
effettuare
rilevazioni di dati statistici;
-
promuovere
comitati tecnici di esperti per singoli o comuni campi di studio od
interesse;
-
gestire
centri di elaborazione dati e di informazione in via telematica;
-
promuovere
o gestire corsi di formazione professionale;
-
stipulare
convenzioni con istituti di credito e/o strutture analoghe;
-
acquistare
o costruire o prendere in locazione i locali necessari per lo svolgimento
delle attività consortili;
-
attuare
iniziative idonee a diffondere ed a rafforzare i principi della mutualità
e i legami di solidarietà economica fra i soci.
Il
Consorzio può inoltre compiere tutte le operazioni inerenti al presente
oggetto e così quelle mobiliari, immobiliari e finanziarie, comprese l'assunzione
di mutui, la concessione di ipoteche, fideiussioni ed altre forme di garanzia,
anche a favore di terzi, assumere interessenze, quote e partecipazioni
in altri Consorzi, società o ditte aventi scopi analoghi o affini al proprio.
Dette attività strumentali saranno svolte nel rispetto delle vigenti leggi
in materia, in misura tale da non snaturare l'oggetto principale di cui
ai precedenti commi ed escludono espressamente ogni attività riservata
ai liberi professionisti dalla legge 23 novembre 1939 n.1815, la raccolta
del risparmio, l'esercizio del credito, l'intermediazione finanziaria
ed il collocamento di titoli sul mercato mobiliare. Per l'attuazione degli
scopi consortili e per il funzionamento tecnico, organizzativo ed amministrativo
ed in particolare per quanto previsto al secondo comma del presente articolo,
il Consiglio di Amministrazione potrà redigere apposito regolamento interno
da approvarsi dall'Assemblea ordinaria dei soci.
Art.5
- SOCI ORDINARI - Il numero dei soci ordinari è illimitato.
Possono essere ammessi come soci ordinari i Consorzi, le Società, gli
Enti e le Aziende private che siano interessati alla realizzazione degli
scopi consortili indicati nel precedente art.4. Per divenire soci
i richiedenti dovranno presentare al Consiglio di Amministrazione domanda
di ammissione sottoscritta, n caso di società, cooperative, o altri consorzi,
dal legale rappresentante di detti enti, previa delibera dell'organo competente
da produrre in estratto.
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, accertata l'esistenza dei
requisiti e la insussistenza di cause di incompatibilità, delibera insindacabilmente
sulla domanda di ammissione, che diverrà operativa e sarà annotata nel
libro dei soci ordinari dopo che, da parte del nuovo ammesso, sia stato
effettuato il versamento delle quote appresso indicate.
Il socio ordinario è obbligato a:
-
versare la quota sociale di partecipazione al fondo consortile,
fissata in L.500.000 (cinquecentomila);
-
versare
la tassa di iscrizione una tantum, determinata di anno in anno
dal Consiglio di Amministrazione;
-
versare
una quota annuale di adesione, fissata di anno in anno dal
Consiglio di Amministrazione, a copertura delle spese di funzionamento
del Consorzio;
-
versare
i corrispettivi dovuti per specifici servizi ottenuti e rimborsare
le spese sostenute dal Consorzio per suo conto e risarcire il Consorzio
stesso dei danni e delle perdite subite imputabili al socio stesso;
-
utilizzare,
conformemente alle regole del presente statuto e dell'eventuale regolamento
interno ed a seconda delle proprie esigenze, i servizi offerti dal
Consorzio;
-
osservare
lo statuto, il regolamento interno e le deliberazioni sociali e favorire
gli interessi del Consorzio;
-
trasmettere
al Consiglio di Amministrazione tutti i dati da questo richiesti ed
attinenti agli scopi consortili
Art.6
- SOCI SOSTENITORI - Al Consorzio possono aderire, in qualità di soci
sostenitori, imprese, Enti ed Associazioni pubbliche e private che intervengano
a sostegno dell'attività consortile e per il conseguimento degli scopi
consortili.
I soci sostenitori vengono iscritti in un apposito libro tenuto dal Consorzio,
e possono chiedere la cancellazione dal libro dei soci sostenitori in
ogni momento.
Il Consorzio può provvedere alla cancellazione di propria iniziativa,
con delibera del Consiglio di Amministrazione.
La cancellazione dal libro dei soci sostenitori comporta la cessazione
di ogni obbligo reciproco.
I soci sostenitori non sono tenuti al versamento della quota di cui ai
punti a), b) e c) dell'art.5, bensì al versamento di un contributo di
sostegno la cui natura ed entità sarà concordata di volta in volta dai
richiedenti con il Consiglio di Amministrazione.
Art.7
- RECESSO, SOSPENSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI ORDINARI - Il consorziato
può essere sospeso, a tempo indeterminato o determinato, o escluso per
morosità nei versamenti di cui all'art.5, inadempienze delle norme statutarie
e regolamentari, per atti o fatti che danneggiano il Consorzio economicamente
e moralmente, nonchè per condanna passata in giudicato che comporti la
perdita dei diritti civili. La deliberazione motivata, presa dal Consiglio
di Amministrazione all'unanimità, deve essere comunicata al socio con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L'esclusione, in particolare, è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione
nei confronti del socio:
-
che
non ottemperi alle disposizioni del presente statuto o del regolamento
interno ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi consortili;
-
che,
senza giustificato motivo di gravi ristrettezze economiche e dopo
formale sollecitazione, non adempia le obbligazioni a qualsiasi titolo
contratte nei confronti del Consorzio.
Contro
la decisione del Consiglio di Amministrazione che pronuncia l'esclusione
e la sospensione è ammesso ricorso alla assemblea dei soci ordinari. La
presentazione del ricorso da parte del consorziato non è sospensiva delle
decisioni del Consiglio di Amministrazione.
Il socio può sciogliere il rapporto consortile per recesso e per cessazione
della propria attività imprenditoriale. Agli effetti del diritto al rimborso
della quota di partecipazione al fondo consortile, lo scioglimento del
rapporto consortile diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in
corso, se l'evento si è verificato 120 (centoventi) giorni prima di tale
data, ovvero, se si è verificato successivamente, con la chiusura dell'esercizio
successivo. La liquidazione delle quote da rimborsare sarà fatta tenendo
conto degli eventuali debiti del socio escluso, defunto o che abbia esercitato
la facoltà di recesso.
Art.8
- FONDO CONSORTILE - Il fondo consortile è costituito:
-
dalla
quota sociale di partecipazione al fondo consortile sottoscritta da
ciascun consorziato;
-
dalla
quota annuale di adesione;
-
dalla
tassa di iscrizione;
-
da
eventuali eccedenze di esercizio, dai contributi di sostegno dei soci
sostenitori e dai contributi e dalle liberalità corrisposte dallo
Stato, dagli Enti pubblici e da terzi interessati al perseguimento
degli scopi consortili.
Art.9
- ESERCIZIO SOCIALE - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre
di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale
l'assemblea dei soci ordinari provvede all'approvazione del bilancio composto
dalla situazione patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite,
accompagnati da una relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
e dalle altre relazioni e note previste dalla vigente legislazione. Qualora
particolari esigenze lo richiedano l'Assemblea per l'approvazione del
bilancio potrà essere convocata entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio
sociale.
La situazione patrimoniale, il conto dei profitti e delle perdite, unitamente
alla relazione del Consiglio di Amministrazione, dovranno essere depositati
quindici giorni prima dell'assemblea nella sede del Consorzio a disposizione
dei soci.
Il bilancio preventivo è predisposto dal Consiglio di Amministrazione
e approvato dall'Assemblea dei soci ordinari.
Il Consorzio non può distribuire utili od avanzi d'esercizio sotto qualsiasi
forma agli associati, neppure in caso di scioglimento.
Art.10
- ORGANI DEL CONSORZIO - Sono organi del Consorzio:
-
l'Assemblea
dei soci ordinari;
-
il
Consiglio di Amministrazione;
-
il
Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Art.11
- L'ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARI - L'Assemblea dei soci ordinari è
costituita da tutti i soci ordinari in regola con il pagamento della quota
di partecipazione, delle quote annuali di adesione e della tassa di iscrizione.
Essa è convocata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione
e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno ed in via straordinaria
ogni qual volta il Presidente stesso lo ritenga opportuno o quando ne
sia fatta richiesta dal Consiglio di Amministrazione, previo avviso di
convocazione da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per
l'adunanza presso l'indirizzo dei soci ordinari risultante dal relativo
libro. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'ordine del
giorno, la data e l'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione,
nonchè il luogo della riunione. La seconda convocazione non può aver luogo
nello stesso giorno fissato per la prima. In caso d'urgenza l'avviso di
convocazione, con le suddette indicazioni, potrà essere inviato ai soci
con un telegramma da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato
per la riunione. L'Assemblea può essere tenuta presso la sede sociale
od in altro luogo da stabilire volta per volta, purchè in Italia.
L'Assemblea ordinaria provvede all'approvazione annuale della situazione
patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite, alla nomina dei
membri del Consiglio di Amministrazione, ad approvare il regolamento interno,
ad impartire le direttive generali di azione del Consorzio e delibera
su qualsiasi altro argomento devoluto alla sua competenza dal presente
statuto o ad essa sottoposto dal Consiglio di Amministrazione.
Per la validità delle delibere dell'Assemblea ordinaria, in prima convocazione
è necessario che sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci;
in seconda convocazione essa delibera validamente qualunque sia il numero
dei soci presenti o rappresentati. Le delibere sono prese a maggioranza
dei presenti senza tener conto degli astenuti.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sull'eventuale
scioglimento anticipato o sulla proroga del Consorzio, sulla nomina dei
liquidatori e sui loro poteri, nonchè su qualsiasi altro argomento devoluto
espressamente alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.
Per la validità delle delibere dell'Assemblea straordinaria è necessario
che siano presenti o rappresentati, in prima convocazione, i due terzi
dei consorziati; in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria sarà
validamente costituita qualunque sia il numero dei consorziati, presenti
o rappresentati. Le delibere sono prese con il voto favorevole di almeno
due terzi dei soci presenti o rappresentati, senza tener conto degli astenuti.
Le deliberazioni dell'assemblea sono assunte a scrutinio palese, fatta
eccezione per le nomine dei membri del Consiglio di Amministrazione o
per quegli argomenti che il Presidente del Consiglio di Amministrazione
riterrà di particolare riservatezza.
Ciascun socio ha diritto ad un voto.
Il socio può farsi rappresentare da un altro socio, con delega scritta,
ma nessun socio potrà averne più di tre.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione,
il quale nominerà. un segretario, che potrà anche non essere socio.
Art.12
- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Il Consiglio di Amministrazione è
composto da un numero di membri che va da un minimo di tre ad un massimo
di quindici, nominati dall'assemblea dei soci ordinari di cui all'articolo
11.
Possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione anche
non soci. Il Consiglio di Amministrazione, qualora ciò non sia fatto dall'Assemblea,
elegge tra i propri membri il Presidente ed il Vice Presidente. I membri
del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Qualora un membro del consiglio non partecipi a tre sedute consecutive
senza giustificato motivo, egli decadrà dalla carica.
Se nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Amministratori,
gli altri provvedono a nominare nuovi membri in loro sostituzione.
Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima
Assemblea dei soci ordinari.
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica
devono convocare l'Assemblea dei soci ordinari affinchè essa provveda
alla sostituzione dei membri mancanti.
Gli Amministratori così nominati dall'Assemblea durano incarica fino alla
scadenza naturale della carica.
Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri necessari
per l'amministrazione ed in funzionamento del Consorzio; esso potrà, qualora
ciò non sia fatto dall'Assemblea dei soci ordinari, comunque delegare
in tutto od in parte i propri poteri ad uno o più consiglieri, che assumeranno
la qualità di Consiglieri Delegati ed agiranno nei limiti della delega
loro conferita.
Salvo quanto di competenza dell'Assemblea dei soci ordinari o del Presidente
del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio inoltre potrà: deliberare
qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione nei limiti
statutari; redigere la situazione patrimoniale annualmente; deliberare
sulla stipulazione di contratti, accordi, transazioni, acquisti, permute;
incaricare le persone necessarie per l'attuazione degli scopi consortili;
nominare consulenti tecnici singolarmente o riuniti in comitati, periti
procuratori legali con facoltà di rappresentanza attiva e passiva in giudizio;
compiere qualsiasi operazione commerciale, bancaria, cambiaria e finanziaria,
e, ad esempio, potrà deliberare circa:
apertura di conto
corrente di corrispondenza, di altri conti separati o speciali e, ove
ammesso, anche di conto in valuta estera;
disposizioni e
prelevamenti da detti conti, anche mediante assegni bancari all'ordine
di terzi, a valere sulle disponibilità liquide o su concessioni di credito;
emissione di pagherò
diretti e cambiali tratte;
girata di cambiali,
assegni, vaglia cambiari e documenti allo sconto e all'incasso;
apertura di credito
in conto corrente e richiesta di crediti in genere, anche sotto forma
di prestiti su titoli;
anticipazioni
e crediti assistiti da garanzia reale su titoli, valori, merci, effetti
bancari e documenti;
costituzione di
pegno di titoli, valori e merci;
costituzione
di depositi cauzionali;
cessioni di crediti;
contratti di riporto;
ordini di operazioni
in cambi e in titoli, con facoltà. di trasferire i titoli ed esigerne
il ricavo;
costituzioni
di depositi titoli a custodia o in amministrazione;
prelevamenti
di depositi a custodia od in amministrazione di titoli, anche se estratti
o favoriti da premi, con facoltà di esigere capitali, interessi e premi;
locazione, uso
o disdetta di cassette di sicurezza, armadi e scomparti di casseforti,
costituzione e ritiro di depositi chiusi.
Esso ha inoltre,
la facoltà di:
assumere e concedere
mutui e, rispettivamente, fornire e accettare le dovute garanzie;
stipulare contratti
di assicurazione, di noleggio, di godimento, di affittanza od altri
contratti simili e recedere dagli stessi;
accendere nei
confronti di istituti bancari, enti e persone, debiti, garantiti e non,
ed assumere tutti i relativi obblighi ed impegni.
La firma sociale
e la rappresentanza legale del Consorzio, davanti ai terzi ed in giudizio,
spettano singolarmente al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare la rappresentanza legale
anche ad un altro dei suoi membri.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente
lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza
dei componenti.
Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei consiglieri:
non è ammessa la delega.
Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza,
e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art.13 - RETRIBUZIONE
DEGLI AMMINISTRATORI - L'assemblea dei soci ordinari è competente
a deliberare circa i compensi da corrispondere agli amministratori per
lo svolgimento delle relative mansioni.
Può essere riconosciuta inoltre al componente od ai componenti dell'organo
amministrativo un'indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa (ufficio di amministratore). All'uopo, sul compenso
annuo che verrà eventualmente determinato per i componenti l'organo amministrativo
potrà essere effettuato un accantonamento del 10% ad un fondo per le indennità
di quiescenza per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
ferma restando la possibilità di effettuare accantonamenti annui aggiuntivi,
per le indennità di cui sopra, fino ad un massimo del 15% del compenso
lordo fissato per ogni amministratore.
Tali accantonamenti ai fondi per le suddette indennità di fine rapporto
dovranno essere effettuati in conformità secondo le disposizioni dell'art.70,
comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 22 dicembre
1986, n.917, e successive modificazioni ed integrazioni).
Art.14 - PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione è nominato dal Consiglio di amministrazione fra i suoi
membri. Il presidente dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio
di Amministrazione ed è rieleggibile.
Al Presidente è demandato il potere di:
convocare e presiedere
l'Assemblea dei soci ordinari ed il Consiglio di Amministrazione;
rappresentare
il Consorzio ad ogni effetto di fronte ai terzi ed in giudizio con firma
singola;
dare esecuzione
alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
dare le opportune
disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi
del Consorzio;
adempiere agli
incarichi espressamente conferitigli dalla Assemblea o dal Consiglio
di Amministrazione;
assumere il persona
del Consorzio e proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina dell'eventuale
Direttore;
accertare che
si operi in conformità agli interessi del Consorzio. In caso di assenza
od impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice
Presidente.
Art.15 - SANZIONI
- In caso di inadempimento delle disposizioni dello Statuto e del regolamento
interno o delle delibere degli organi del Consorzio, il Presidente del
Consiglio di Amministrazione invita in consorziato inadempiente a presentare
per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca immediatamente il
Consiglio di Amministrazione per i conseguenti provvedimenti e per stabilire
eventualmente delle sanzioni.
Il Presidente comunica al consorziato la delibera del Consiglio di Amministrazione
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art.16 - SCIOGLIMENTO
- In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea dei soci ordinari
provvede alla nomina di uno o pi- liquidatori ed alla determinazione dei
relativi poteri.
Il netto patrimoniale che risulti disponibile a liquidazione effettuata,
dedotte le sole quote di partecipazione al fondo consortile da rimborsare
ai soci intestatari, sarà devoluto ad organismi o enti privi di scopo
di lucro, aventi scopi consortili con finalità analoghe a quelle del Consorzio.
Art.17 - RINVIO
- Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni
del codice civile e delle leggi vigenti in materia.
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