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Le procedure di adesione al Consorzio sono molto semplici: dopo aver letto attentamente la documentazione che segue (Statuto), potrà essere scaricato il modulo di richiesta di adesione ed inviato al Consorzio per posta ordinaria, per posta elettronica (cores@bicnet.it), o per fax (0585-792567).

Al ricevimento della richiesta, la segreteria del Consorzio Vi contatterà per ogni opportuna informazione circa le modalità di versamento della quota di adesione e dei contributi consortili (Bonifico bancario). Solo dopo aver ricevuto la copia dei versamenti, l'adesione sarà perfezionata e darà diritto alla fruizione di tutti i servizi. Per ulteriori spiegazioni e informazioni clicca qui per contattare la segreteria del consorzio.

Statuto del Consorzio CO.RE.S. Marmi [Clicca qui per la versione stampabile]
Art.1 - COSTITUZIONE - E' costituito, ai sensi dell'art.2602 e seguenti del codice civile, un Consorzio volontario con attività esterna denominato "CO.RE.S. MARMI", senza scopo di lucro. Il Consorzio agisce in nome e per conto dei consorziati.

Art.2 - SEDE - Il Consorzio ha sede in Massa, alla via Dorsale n.13. La variazione della sede nell'ambito dello stesso comune non costituirà modifica del presente statuto. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero.

Art.3 - DURATA - Il Consorzio ha la durata di 50 (cinquanta) anni a decorrere dalla sua legale costituzione, ma potrà essere sciolto anticipatamente o prorogato con deliberazione dell'assemblea dei soci ordinari in seduta straordinaria.

Art.4 - OGGETTO - Il Consorzio si propone di costituire una organizzazione per le discipline ed il coordinamento di determinate fasi dell'attività imprenditoriale delle imprese consorziate e, in particolare, ha per oggetto lo studio e la realizzazione di progetti per il trattamento ed il recupero degli scarti provenienti dalle lavorazioni industriali dei materiali lapidei nel comprensorio marmifero Apuo-Versiliese; la realizzazione di aree attrezzate per i relativi insediamenti produttivi e/o di servizio; la realizzazione di strutture di servizio per l'assistenza alle imprese sulla tematica ambientale e, in generale, l'assistenza e la consulenza alle imprese aderenti su tutte le materie che influiscono sullo sviluppo economico-imprenditoriale delle stesse.
Nel quadro degli obiettivi indicati, il Consorzio si propone, a scopo esemplificativo:

  • di fornire consulenze alle imprese consorziate nella materia della normativa ambientale e di igiene e sicurezza nello ambiente di lavoro;

  • di redigere progetti per la costruzione di impianti atti allo smaltimento ed al riciclaggio degli scarti di lavorazione;

  • di costituire società di gestione idonee a realizzare e gestire gli impianti stessi;

  • di effettuare studi e ricerche per la riutilizzazione commerciale e industriale degli scarti di lavorazione;

  • di organizzare e gestire la raccolta dei materiali dalle imprese ed il trasporto degli scarti di lavorazione presso le discariche autorizzate o imprese che possano effettuarne il recupero o riutilizzo;

  • di progettare e realizzare insediamenti produttivi in aree industriali;

  • di favorire lo sviluppo dei sistemi di certificazione della qualità;

  • di effettuare studi e ricerche di organizzazione aziendale e strategie di mercato;

  • di favorire l'accesso al credito e l'acquisizione di contributi da parte delle imprese consorziate;

  • di ricercare mezzi finanziari, contributi e partecipazioni di altri soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione dei progetti del Consorzio e/o delle società da questo patrocinate;

  • di promuovere lo sviluppo imprenditoriale in ogni campo.

Il Consorzio, al fine di realizzare gli scopi anzidetti, potrà:

  • redigere, stampare e diffondere periodici, pubblicazioni e stampati di qualunque tipo, anche in collaborazione con Associazioni, Enti pubblici e privati;

  • effettuare rilevazioni di dati statistici;

  • promuovere comitati tecnici di esperti per singoli o comuni campi di studio od interesse;

  • gestire centri di elaborazione dati e di informazione in via telematica;

  • promuovere o gestire corsi di formazione professionale;

  • stipulare convenzioni con istituti di credito e/o strutture analoghe;

  • acquistare o costruire o prendere in locazione i locali necessari per lo svolgimento delle attività consortili;

  • attuare iniziative idonee a diffondere ed a rafforzare i principi della mutualità e i legami di solidarietà economica fra i soci.

Il Consorzio può inoltre compiere tutte le operazioni inerenti al presente oggetto e così quelle mobiliari, immobiliari e finanziarie, comprese l'assunzione di mutui, la concessione di ipoteche, fideiussioni ed altre forme di garanzia, anche a favore di terzi, assumere interessenze, quote e partecipazioni in altri Consorzi, società o ditte aventi scopi analoghi o affini al proprio. Dette attività strumentali saranno svolte nel rispetto delle vigenti leggi in materia, in misura tale da non snaturare l'oggetto principale di cui ai precedenti commi ed escludono espressamente ogni attività riservata ai liberi professionisti dalla legge 23 novembre 1939 n.1815, la raccolta del risparmio, l'esercizio del credito, l'intermediazione finanziaria ed il collocamento di titoli sul mercato mobiliare. Per l'attuazione degli scopi consortili e per il funzionamento tecnico, organizzativo ed amministrativo ed in particolare per quanto previsto al secondo comma del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione potrà redigere apposito regolamento interno da approvarsi dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Art.5 - SOCI ORDINARI - Il numero dei soci ordinari è illimitato.
Possono essere ammessi come soci ordinari i Consorzi, le Società, gli Enti e le Aziende private che siano interessati alla realizzazione degli scopi consortili indicati nel precedente art.4
. Per divenire soci i richiedenti dovranno presentare al Consiglio di Amministrazione domanda di ammissione sottoscritta, n caso di società, cooperative, o altri consorzi, dal legale rappresentante di detti enti, previa delibera dell'organo competente da produrre in estratto.
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, accertata l'esistenza dei requisiti e la insussistenza di cause di incompatibilità, delibera insindacabilmente sulla domanda di ammissione, che diverrà operativa e sarà annotata nel libro dei soci ordinari dopo che, da parte del nuovo ammesso, sia stato effettuato il versamento delle quote appresso indicate.
Il socio ordinario è obbligato a:

  1. versare la quota sociale di partecipazione al fondo consortile, fissata in L.500.000 (cinquecentomila);

  2. versare la tassa di iscrizione una tantum, determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione;

  3. versare una quota annuale di adesione, fissata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione, a copertura delle spese di funzionamento del Consorzio;

  4. versare i corrispettivi dovuti per specifici servizi ottenuti e rimborsare le spese sostenute dal Consorzio per suo conto e risarcire il Consorzio stesso dei danni e delle perdite subite imputabili al socio stesso;

  5. utilizzare, conformemente alle regole del presente statuto e dell'eventuale regolamento interno ed a seconda delle proprie esigenze, i servizi offerti dal Consorzio;

  6. osservare lo statuto, il regolamento interno e le deliberazioni sociali e favorire gli interessi del Consorzio;

  7. trasmettere al Consiglio di Amministrazione tutti i dati da questo richiesti ed attinenti agli scopi consortili

Art.6 - SOCI SOSTENITORI - Al Consorzio possono aderire, in qualità di soci sostenitori, imprese, Enti ed Associazioni pubbliche e private che intervengano a sostegno dell'attività consortile e per il conseguimento degli scopi consortili.
I soci sostenitori vengono iscritti in un apposito libro tenuto dal Consorzio, e possono chiedere la cancellazione dal libro dei soci sostenitori in ogni momento.
Il Consorzio può provvedere alla cancellazione di propria iniziativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione.
La cancellazione dal libro dei soci sostenitori comporta la cessazione di ogni obbligo reciproco.
I soci sostenitori non sono tenuti al versamento della quota di cui ai punti a), b) e c) dell'art.5, bensì al versamento di un contributo di sostegno la cui natura ed entità sarà concordata di volta in volta dai richiedenti con il Consiglio di Amministrazione.

Art.7 - RECESSO, SOSPENSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI ORDINARI - Il consorziato può essere sospeso, a tempo indeterminato o determinato, o escluso per morosità nei versamenti di cui all'art.5, inadempienze delle norme statutarie e regolamentari, per atti o fatti che danneggiano il Consorzio economicamente e moralmente, nonchè per condanna passata in giudicato che comporti la perdita dei diritti civili. La deliberazione motivata, presa dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità, deve essere comunicata al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L'esclusione, in particolare, è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

  1. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto o del regolamento interno ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi consortili;

  2. che, senza giustificato motivo di gravi ristrettezze economiche e dopo formale sollecitazione, non adempia le obbligazioni a qualsiasi titolo contratte nei confronti del Consorzio.

Contro la decisione del Consiglio di Amministrazione che pronuncia l'esclusione e la sospensione è ammesso ricorso alla assemblea dei soci ordinari. La presentazione del ricorso da parte del consorziato non è sospensiva delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.
Il socio può sciogliere il rapporto consortile per recesso e per cessazione della propria attività imprenditoriale. Agli effetti del diritto al rimborso della quota di partecipazione al fondo consortile, lo scioglimento del rapporto consortile diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso, se l'evento si è verificato 120 (centoventi) giorni prima di tale data, ovvero, se si è verificato successivamente, con la chiusura dell'esercizio successivo. La liquidazione delle quote da rimborsare sarà fatta tenendo conto degli eventuali debiti del socio escluso, defunto o che abbia esercitato la facoltà di recesso.

Art.8 - FONDO CONSORTILE - Il fondo consortile è costituito:

  1. dalla quota sociale di partecipazione al fondo consortile sottoscritta da ciascun consorziato;

  2. dalla quota annuale di adesione;

  3. dalla tassa di iscrizione;

  4. da eventuali eccedenze di esercizio, dai contributi di sostegno dei soci sostenitori e dai contributi e dalle liberalità corrisposte dallo Stato, dagli Enti pubblici e da terzi interessati al perseguimento degli scopi consortili.

Art.9 - ESERCIZIO SOCIALE - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale l'assemblea dei soci ordinari provvede all'approvazione del bilancio composto dalla situazione patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite, accompagnati da una relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e dalle altre relazioni e note previste dalla vigente legislazione. Qualora particolari esigenze lo richiedano l'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
La situazione patrimoniale, il conto dei profitti e delle perdite, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione, dovranno essere depositati quindici giorni prima dell'assemblea nella sede del Consorzio a disposizione dei soci.
Il bilancio preventivo è predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea dei soci ordinari.
Il Consorzio non può distribuire utili od avanzi d'esercizio sotto qualsiasi forma agli associati, neppure in caso di scioglimento.

Art.10 - ORGANI DEL CONSORZIO - Sono organi del Consorzio:

  1. l'Assemblea dei soci ordinari;

  2. il Consiglio di Amministrazione;

  3. il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art.11 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARI - L'Assemblea dei soci ordinari è costituita da tutti i soci ordinari in regola con il pagamento della quota di partecipazione, delle quote annuali di adesione e della tassa di iscrizione. Essa è convocata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno ed in via straordinaria ogni qual volta il Presidente stesso lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio di Amministrazione, previo avviso di convocazione da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza presso l'indirizzo dei soci ordinari risultante dal relativo libro. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonchè il luogo della riunione. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In caso d'urgenza l'avviso di convocazione, con le suddette indicazioni, potrà essere inviato ai soci con un telegramma da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. L'Assemblea può essere tenuta presso la sede sociale od in altro luogo da stabilire volta per volta, purchè in Italia.
L'Assemblea ordinaria provvede all'approvazione annuale della situazione patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite, alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, ad approvare il regolamento interno, ad impartire le direttive generali di azione del Consorzio e delibera su qualsiasi altro argomento devoluto alla sua competenza dal presente statuto o ad essa sottoposto dal Consiglio di Amministrazione.
Per la validità delle delibere dell'Assemblea ordinaria, in prima convocazione è necessario che sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci; in seconda convocazione essa delibera validamente qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti senza tener conto degli astenuti.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sull'eventuale scioglimento anticipato o sulla proroga del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonchè su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.
Per la validità delle delibere dell'Assemblea straordinaria è necessario che siano presenti o rappresentati, in prima convocazione, i due terzi dei consorziati; in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei consorziati, presenti o rappresentati. Le delibere sono prese con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti o rappresentati, senza tener conto degli astenuti.
Le deliberazioni dell'assemblea sono assunte a scrutinio palese, fatta eccezione per le nomine dei membri del Consiglio di Amministrazione o per quegli argomenti che il Presidente del Consiglio di Amministrazione riterrà di particolare riservatezza.
Ciascun socio ha diritto ad un voto.
Il socio può farsi rappresentare da un altro socio, con delega scritta, ma nessun socio potrà averne più di tre.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale nominerà. un segretario, che potrà anche non essere socio.

Art.12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri che va da un minimo di tre ad un massimo di quindici, nominati dall'assemblea dei soci ordinari di cui all'articolo 11.
Possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione anche non soci. Il Consiglio di Amministrazione, qualora ciò non sia fatto dall'Assemblea, elegge tra i propri membri il Presidente ed il Vice Presidente. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora un membro del consiglio non partecipi a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, egli decadrà dalla carica.
Se nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a nominare nuovi membri in loro sostituzione.
Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea dei soci ordinari.
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea dei soci ordinari affinchè essa provveda alla sostituzione dei membri mancanti.
Gli Amministratori così nominati dall'Assemblea durano incarica fino alla scadenza naturale della carica.
Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri necessari per l'amministrazione ed in funzionamento del Consorzio; esso potrà, qualora ciò non sia fatto dall'Assemblea dei soci ordinari, comunque delegare in tutto od in parte i propri poteri ad uno o più consiglieri, che assumeranno la qualità di Consiglieri Delegati ed agiranno nei limiti della delega loro conferita.
Salvo quanto di competenza dell'Assemblea dei soci ordinari o del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio inoltre potrà: deliberare qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione nei limiti statutari; redigere la situazione patrimoniale annualmente; deliberare sulla stipulazione di contratti, accordi, transazioni, acquisti, permute; incaricare le persone necessarie per l'attuazione degli scopi consortili; nominare consulenti tecnici singolarmente o riuniti in comitati, periti procuratori legali con facoltà di rappresentanza attiva e passiva in giudizio; compiere qualsiasi operazione commerciale, bancaria, cambiaria e finanziaria, e, ad esempio, potrà deliberare circa:

  • apertura di conto corrente di corrispondenza, di altri conti separati o speciali e, ove ammesso, anche di conto in valuta estera;

  • disposizioni e prelevamenti da detti conti, anche mediante assegni bancari all'ordine di terzi, a valere sulle disponibilità liquide o su concessioni di credito;

  • emissione di pagherò diretti e cambiali tratte;

  • girata di cambiali, assegni, vaglia cambiari e documenti allo sconto e all'incasso;

  • apertura di credito in conto corrente e richiesta di crediti in genere, anche sotto forma di prestiti su titoli;

  • anticipazioni e crediti assistiti da garanzia reale su titoli, valori, merci, effetti bancari e documenti;

  • costituzione di pegno di titoli, valori e merci;

  • costituzione di depositi cauzionali;

  • cessioni di crediti;

  • contratti di riporto;

  • ordini di operazioni in cambi e in titoli, con facoltà. di trasferire i titoli ed esigerne il ricavo;

  • costituzioni di depositi titoli a custodia o in amministrazione;

  • prelevamenti di depositi a custodia od in amministrazione di titoli, anche se estratti o favoriti da premi, con facoltà di esigere capitali, interessi e premi;

  • locazione, uso o disdetta di cassette di sicurezza, armadi e scomparti di casseforti, costituzione e ritiro di depositi chiusi.

Esso ha inoltre, la facoltà di:

  • assumere e concedere mutui e, rispettivamente, fornire e accettare le dovute garanzie;

  • stipulare contratti di assicurazione, di noleggio, di godimento, di affittanza od altri contratti simili e recedere dagli stessi;

  • accendere nei confronti di istituti bancari, enti e persone, debiti, garantiti e non, ed assumere tutti i relativi obblighi ed impegni.

La firma sociale e la rappresentanza legale del Consorzio, davanti ai terzi ed in giudizio, spettano singolarmente al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare la rappresentanza legale anche ad un altro dei suoi membri.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti.
Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei consiglieri: non è ammessa la delega.
Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza, e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.13 - RETRIBUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI - L'assemblea dei soci ordinari è competente a deliberare circa i compensi da corrispondere agli amministratori per lo svolgimento delle relative mansioni.
Può essere riconosciuta inoltre al componente od ai componenti dell'organo amministrativo un'indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (ufficio di amministratore). All'uopo, sul compenso annuo che verrà eventualmente determinato per i componenti l'organo amministrativo potrà essere effettuato un accantonamento del 10% ad un fondo per le indennità di quiescenza per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ferma restando la possibilità di effettuare accantonamenti annui aggiuntivi, per le indennità di cui sopra, fino ad un massimo del 15% del compenso lordo fissato per ogni amministratore.
Tali accantonamenti ai fondi per le suddette indennità di fine rapporto dovranno essere effettuati in conformità secondo le disposizioni dell'art.70, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni ed integrazioni).

Art.14 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di amministrazione fra i suoi membri. Il presidente dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile.
Al Presidente è demandato il potere di:

  1. convocare e presiedere l'Assemblea dei soci ordinari ed il Consiglio di Amministrazione;

  2. rappresentare il Consorzio ad ogni effetto di fronte ai terzi ed in giudizio con firma singola;

  3. dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

  4. dare le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi del Consorzio;

  5. adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dalla Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;

  6. assumere il persona del Consorzio e proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina dell'eventuale Direttore;

  7. accertare che si operi in conformità agli interessi del Consorzio. In caso di assenza od impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art.15 - SANZIONI - In caso di inadempimento delle disposizioni dello Statuto e del regolamento interno o delle delibere degli organi del Consorzio, il Presidente del Consiglio di Amministrazione invita in consorziato inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca immediatamente il Consiglio di Amministrazione per i conseguenti provvedimenti e per stabilire eventualmente delle sanzioni.
Il Presidente comunica al consorziato la delibera del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art.16 - SCIOGLIMENTO - In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea dei soci ordinari provvede alla nomina di uno o pi- liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri.
Il netto patrimoniale che risulti disponibile a liquidazione effettuata, dedotte le sole quote di partecipazione al fondo consortile da rimborsare ai soci intestatari, sarà devoluto ad organismi o enti privi di scopo di lucro, aventi scopi consortili con finalità analoghe a quelle del Consorzio.

Art.17 - RINVIO - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia.